La critica situazione che sta attraversando il nostro Paese, dovuta alla pandemia di Coronavirus e alle misure di contenimento adottate per evitare i contagi sta avendo ovvie ripercussioni anche per i lavoratori, e su alcune categorie in particolare.

Ci riferiamo soprattutto a chi ha partita Iva, ai lavoratori autonomi, a chi ha rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma anche agli stagionali, a cui l’Inps corrisponderà un’indennità da 600 euro, che non contribuirà alla formazione del reddito e per cui non sarà prevista alcuna contribuzione figurativa. Le modalità di richiesta sono state chiarite in una circolare pubblicata sul sito dell’Istituto previdenziale; queste le principali informazioni.

Liberi professionisti e lavoratori con collaborazione coordinata e continuativa

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, all’articolo 27, comma 1, una indennità a favore dei “liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data“.

Tra i liberi professionisti sono compresi anche “i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335“.

Per avere accesso all’indennità gli interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Stessa regola vale per i collaboratori coordinati e continuativi, che devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Per questi lavoratori è prevista, per il mese di marzo 2020, un’indennità pari a 600 euro, che come detto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo in cui si fruisce dell’indennità in questione non sono riconosciuti né l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO

L’articolo 28, comma 1 regola il godimento dell’indennità per i lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. L’indennità si applica anche alle figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, “nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome“.

Anche questi lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari rientrano anche i soggetti “obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco”.

Anche per loro è prevista un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, da fruire secondo le modalità poc’anzi elencate.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L’indennità per questa categoria di lavoratori è regolata nell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020.

La disposizione normativa è rivolta soprattutto ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge, fermo restando la non titolarità di trattamento pensionistico diretto e la non presenza, alla data del 17 marzo 2020, di alcun rapporto di lavoro dipendente.

L’indennità di 600 euro è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; la cessazione deve inoltre essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Questa precisazione è doverosa perché, trattandosi di una disposizione applicabile a una categoria professionale specifica, si è reso necessario, per l’Inps, fare una “scrematura” tra le attività economica di interesse.

In base alla catalogazione ISTAT, sono stati individuati i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, che si possono trovare nella tabella allegata alla circolare.

Lavoratori del settore agricolo

L’articolo 30 del decreto-legge n. 18/2020 prevede il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, ma anche delle figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovvero piccoli coloni e compartecipanti familiari.

L’indennità viene riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori agricoli che abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo, e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori dello spettacolo

La loro posizione è regolata dall’articolo 38, comma 1, del decreto-legge: hanno accesso all’indennità i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo e da cui derivi, nel medesimo anno 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro.

I lavoratori non devono inoltre avere in essere un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.

Anche per loro l’indennità è pari a 600 euro per il mese di marzo.

Come presentare la domanda

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, avendo accesso, dato il carattere di emergenza, con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario.

Possono essere usati i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS, utilizzando le seguenti credenziali di accesso:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Se non si è in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, compilando e inviando la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum sono richiedibili attraverso il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, al cittadino sarà sufficiente comunicare all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

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