Green Pass, è arrivato il 15 ottobre: cosa succede a chi non ce l'ha

L'obbligo di esibire la certificazione verde vale per tutti i lavoratori pubblici e privati. Chi ne è sprovvisto può essere multato fino a 1500 euro e considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio. Ovviamente ci sono delle eccezioni.

Il 15 ottobre 2021 scatta l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Ma cosa succederà a chi ne è sprovvisto? Quali sanzioni sono previste? E chi è esentato? La certificazione verde, da questa data sino al 31 dicembre 2021, quando scadrà lo stato d’emergenza, diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere sulla vita di 23 milioni di italiani.

SANZIONI E PROVVEDIMENTI

Spetta al datore di lavoro organizzarsi per effettuare i controlli, pena una multa tra i 400 e i 1.000 euro. Mentre, il lavoratore che si reca a lavoro senza pass può essere sanzionato dai 600 a 1.500 euro, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti nei contratti collettivi di settore. Finché non si presenta la certificazione verde si è considerati assenti ingiustificati senza diritto allo stipendio e si perde ogni altra componente della retribuzione, anche quelle previdenziali.

Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Inoltre viene effettuata una segnalazione alla Prefettura per applicare la sanzione amministrativa. Il personale privo di Green Pass non può svolgere la propria prestazione in smart working, poiché la mancanza di certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto. Inoltre, dal 15 ottobre nelle pubbliche amministrazioni si lavora in presenza.

ESENZIONI

Se il Pass non è stato ancora rilasciato o aggiornato, il lavoratore potrà accedere esibendo i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass, ossia vaccinazione (15 giorni dalla prima dose), test o guarigione da Covid-19. Nessun obbligo invece per chi è esentato dalla campagna vaccinale e presenta certificazione medica secondo i criteri definiti con una circolare del ministero della Salute.

CHI RIGUARDA

L’obbligo riguarda tutti: privati, personale delle amministrazioni pubbliche, quello delle autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi costituzionali. Il vincolo vale anche per le cariche elettive e quelle istituzionali di vertice ed è esteso anche a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono la propria attività lavorativa presso pubblici uffici.

Per gli artigiani, i padroni di casa che si avvalgono dei loro servizi non hanno l’obbligo del controllo del Green Pass perché non sono datori di lavoro, ma possono comunque chiedere che venga esibito. Diversa storia per colf e badanti, in questo caso i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificarlo.

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