Per contrastare il caro carburante lo Stato ha previsto un bonus benzina di 200 euro, valido anche per gasolio, Gpl, metano, e per la ricarica di veicoli elettrici. In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare con le istruzioni per ottenere l’incentivo e l’elenco di chi può accedervi.

In base alla norma, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, mentre sono esclusi tutti i dipendenti dell’amministrazione pubblica. Il bonus benzina può essere erogato ai dipendenti dai professionisti che non svolgono un’attività commerciale, dai lavoratori autonomi e dai datori di lavoro del settore privato.

La condizione per accedere è avere un rapporto di lavoro dipendente, senza alcun limite di stipendio né di reddito. Il datore può erogare l’indennizzo da subito, senza preventivi accordi contrattuali. Inoltre, l’incentivo non è tassato ed è interamente deducibile dal reddito d’impresa.

Il bonus benzina di 200 euro, quindi, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del TUir (Testo Unico delle imposte sui redditi). Proprio per questo, si legge nel testo dell’Agenzia delle Entrate, andrà conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.

Infine, come ben spiega il Sole 24 Ore, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate riporta due esempi per chiarire questo punto:

Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUir.

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