Sopra i 35 gradi non si lavora: come funziona la Cassa integrazione per il caldo

L’INPS, in una nota congiunta con l’INAIL, ha fatto sapere che si potrà richiedere il riconoscimento dell'integrazione salariale anche per le "Temperature percepite sopra la soglia", e non solo quelle segnalate dal bollettino meteo.

L’ondata di caldo che attanaglia l’Italia intera non cessa. Lavorare sotto il solleone, specie per certi mestieri, come chi si occupa del rifacimento del manto stradale o chi deve svolgere la sua attività all’aperto e senza zone d’ombra, è, non solo impossibile, ma molto pericoloso per la salute.

Per questo l’INPS, in una nota congiunta con l’INAIL, ha fatto sapere che le imprese potranno chiedere il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), quando il termometro supera i 35 gradi centigradi.

Nel comunicato stampa dei due istituti si legge, inoltre, che oltre alle “Istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017”, dove vengono appunto considerate ‘elevate’ le temperature oltre i 35 gradi, saranno “Considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale” anche quelle percepite sopra la soglia, tenendo conto della “Particolare tipologia di lavorazione in atto”.

“Ne sono esempio – spiega la nota dell’Istituto – i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.

L’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Non dovrà, invece, produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né bollettini meteo. Sarà direttamente l’Inps, a provvedere “Autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto”.

Inoltre, “Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettiniconclude la nota stampa – l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive”.

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