*** Aggiornamento del 25 agosto 2021 ***

Altre novità in arrivo dal 1° settembre per il Green pass: se dal 6 di questo mese è obbligatorio mostrare la certificazione verde per accedere, fra le altre cose, a ristoranti, bar, musei, mostre, palestre, dal primo giorno di settembre l’obbligo si estenderà anche ai trasporti e alla scuola.

Aerei, navi e traghetti

Green pass obbligatorio da settembre anche su tutti i voli nazionali, mentre per volare in Europa è richiesto già dal 6 agosto (ricordiamo, però, che sul continente il Green pass ha validità a partire da 14 giorni il completamento del ciclo vaccinale, e quindi la prima dose da sola non è sufficiente). Fuori dall’Ue, invece, le regole cambiano da Stato a Stato.

Sì all’obbligo di certificazione anche per navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale, mentre se il traghetto collega due luoghi nella stessa regione non sarà necessaria. La sola eccezione è rappresentata dai collegamenti marittimi nello Stretto di Messina: non servirà mostrare il Green pass, sebbene interessino due regioni.

Il Green pass sarà poi obbligatorio sui treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità (compresi i treni Italo), mentre non è richiesta per i treni regionali, anche se percorrono regioni diverse. Lo stesso discorso vale per gli autobus: è richiesta la certificazione per i mezzi che, in modo continuativo o periodici, collegano più di due regioni, o per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente. Nessun obbligo per il trasporto locale: metropolitane, bus urbani e regionali restano quindi liberi per tutti.

Ovviamente ci sono esenzioni, che riguardano i minori di 12 anni e i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica, attestino di non potersi vaccinare.

Scuola e università

Obbligo di Green pass a partire dal 1° settembre anche per tutto il personale scolastico, con sanzioni pesanti per chi non rispetterà le regole: non esibire la certificazione equivarrà ad “assenza ingiustificata” e, dopo cinque giorni di reiterata violazione, il rapporto di lavoro sarà sospeso e il dipendente non percepirà lo stipendio. Anche per sopperire al personale assente con dei supplenti il Governo ha stanziato 358 milioni di euro.

A essere interessate dal decreto sono tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Non è invece obbligatorio il Green pass per gli alunni, che potranno tornare in presenza (con mascherina obbligatoria, eccezion fatta per i bambini con meno di 6 anni).

Non cambiano le cose nelle università, dove il personale scolastico è tenuto a esibire la propria certificazione; qui, però, anche gli studenti dovranno essere in possesso del Green pass per accedere alle lezioni. Le esenzioni riguardano, ancora una volta, chi dimostrerà, con certificato medico, di non potersi sottoporre al vaccino.

*** Aggiornamento del 6 agosto 2021 ***

È il giorno del Green pass: da oggi per entrare in ristoranti, bar (se si decide di consumare al tavolo), musei, mostre, palestre, piscine, parchi di divertimento, feste e strutture sanitarie sarà necessario esibire la certificazione verde, rilasciata dopo l’avvenuta vaccinazione (dopo la seconda dose ha 9 mesi di validità), ma anche dimostrando di essere guariti dal Covid (validità di 6 mesi) o esibendo un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

La riunione del Consiglio dei Ministri che si è tenuta ieri ha sostanzialmente confermato quanto contenuto nel decreto del 22 luglio, estendendo però l’obbligo del Green pass anche a treni di lunga percorrenza, aerei, e soprattutto alla scuola.

Il Green pass dal 1° settembre sarà infatti obbligatorio anche per studenti universitari e personale scolastico, con la sola eccezione degli studenti minorenni.

Scuola e università

“Al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione” il personale scolastico e gli studenti universitari dovranno esibire il Green pass. Con pene, in caso di mancata esibizione reiterata, che possono arrivare alla sospensione.

Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato – si legge nella bozza di decreto – Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle Università sono svolte prioritariamente in presenza.

Permane, ovviamente, l’obbligo dei mascherina, con la sola esclusione dei bambini fino a 6 anni. Fino al 31 dicembre 2021 i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare a quanto disposto rispetto alla presenza, solo in zona rossa o arancione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, qualora si dovessero verificare focolai o rischi estremamente elevati di diffusione del virus o di sue varianti.

Trasporti a lunga percorrenza

È l’altra grande novità della riunione di ieri: dal 1° settembre la certificazione sarà obbligatoria su navi, traghetti interregionali (escluso lo Stretto di Messina), sui treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. Obbligo anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale.

L’obbligo non riguarda chi è escluso dalla campagna vaccinale per età e per i soggetti esentati dal vaccino con certificato medico. Nuove disposizioni anche per la capienza dei mezzi pubblici: dal 50% all’80% dei posti disponibili, sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla.

Niente Green pass, infine, per alberghi e b&b, e quindi per i ristoranti e i bar delle strutture. Se si è vaccinati e si risulta positivi al Covid la quarantena passa da dieci a sette giorni.

*** Aggiornamento del 23 luglio 2021 ***

È ufficiale: dal 6 agosto il Green pass diventa obbligatorio per accedere a una serie di servizi e attività non essenziali: la certificazione verde – anche solo con prima dose – sarà necessaria per bar e ristoranti al chiuso (non per il servizio al bancone), per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, solo al chiuso, centri sociali e ricreativi al chiuso, sagre e fiere, convegni e congressi. E poi ancora centri termali, parchi tematici e di divertimento, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, e anche per accedere ai concorsi pubblici.

Non servirà invece il Green pass per i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione. Restano esclusi, almeno per ora, dall’obbligo di Green pass anche i servizi di trasporto a lunga percorrenza e locali, e i luoghi di lavoro, così come la vaccinazione a scuola, argomenti che però dovrebbero essere oggetto di una nuova discussione, presumibilmente la prossima settimana, in vista del rientro dalle ferie e di settembre. È quanto emerge dall’ultimo decreto, spiegato ieri in conferenza stampa dal premier Draghi e dal Ministro della Salute Speranza.

Aumenta il numero degli spettatori in cinema e teatri

Sì al Green pass per cinema e teatri, dunque, ma aumenta anche il numero di spettatori ammessi; in zona gialla serviranno mascherina e distanziamento, oltre alla certificazione vede, ma le persone in sala potranno passare dalle attuali 1000 a un massimo di 2500 all’aperto, e da 500 a 1000 al chiusi; in zona bianca, invece, i numeri sono 5000 all’aperto e 2500 al chiuso.

Non superiore al 50% della massima autorizzata la capienza per eventi e competizioni sportive all’aperto, del 25% al chiuso, in zona bianca, mentre in zona gialla la capienza non può essere superiore al 25% e, in ogni caso, non superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Restano chiuse le discoteche, per cui sono pronti 20 milioni di rimborsi.

Le sanzioni

Sanzioni da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’utente che dell’esercente, per chi viola le regole; se si reiterano le violazioni in tre giorni diversi, si rischia la chiusura dell’esercizio fino a 10 giorni.

Calmierati, fino a settembre, anche i prezzi dei test antigenici rapidi.

Il cambio dei parametri per la zona gialla

Con lo stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021, cambiano anche i parametri per l’ingresso delle Regioni, attualmente tutte in zona bianca, nelle fasce di rischio con più restrizioni. L’incidenza per passare in zona gialla resta di 50 per 100 mila abitanti, ma da oggi saranno determinanti anche gli indicatori ospedalieri, ovvero l’occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche, in particolare:

  • Zona gialla: 10% per terapie intensive e 15% per le aree mediche.
  • Zona arancione: 20% e 30%
  • Zona rossa: 30% e 40% (percentuale invariata rispetto ai precedenti parametri).

*** Aggiornamento del 21 luglio 2021 ***

La variante Delta continua a preoccupare, e il governo sta pensando a nuove misure per arginare i contagi, che ieri hanno fatto registrare 3.558 nuovi casi. Se in un primo momento si era pensato di ripristinare la zona gialla nelle regioni con i più ampi focolai, da qualche giorno invece l’ipotesi che sembra più percorribile è quello di un Green pass obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi.

Il governo sembra quindi propendere per il mantenimento di tutte le aperture, ma con ingresso consentito solo a chi risulta immunizzato, guarito o abbia effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti. Potrebbe inoltre diventare obbligatorio, come già avviene nell’ambito sanitario, il vaccino negli ambienti di lavoro, pena il trasferimento o la sospensione (ma al momento è un ‘ipotesi).

Bisognerà comunque aspettare domani per l’approvazione del decreto, che entrerà poi in vigore a partire dal 26 luglio, e capire se ci sarà comunque anche il cambio di fascia.

Ritorno alla zona gialla?

Con gli attuali parametri, secondo l’ISS, alcune regioni potrebbero tornare gialle già da venerdì; ma al vaglio degli esperti c’è un cambio dei parametri per sancire il passaggio alla zona gialla: a contare dovrebbe essere soprattutto l’occupazione dei posti letto negli ospedali, e quindi il numero dei ricoverati in area medica e in terapia intensiva. Diversi, al momento, sembrano i numeri chiesti da governo e regioni, con il primo che pensa a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici, e le seconde che chiedono di alzare almeno a 20 e 30%, rispettivamente.

Dove sarà obbligatorio il Green pass

Se le ipotesi saranno confermate, la certificazione verde dovrà essere mostrata anche per partecipare ai grandi eventi sportivi, in discoteca, alle fiere e nei congressi; l’obbligo potrebbe inoltre essere esteso ai treni a lunga percorrenza, aerei e navi. Si discute invece per i ristoranti al chiuso, visto che il pass potrebbe essere sì richiesto, ma potrebbe essere sufficiente la prima dose di vaccino, e non il ciclo completo, per poter accedere al locale.

Nei cinema e nei teatri il Green pass dovrà essere esibito all’ingresso, ma non sarà poi necessario occupare posti alternati, e le sale potranno essere riempite.

Per quanto l’obbligo vaccinale nelle scuole sia tuttora oggetto di discussione nel governo, è sicuramente raccomandata la vaccinazione per il personale scolastico e universitario, sia docente che tecnico-amministrativo, così come è ipotizzabile che, in caso di focolai, possa seguire le lezioni in istituto solo chi è provvisto di Green pass.

Il Tempo avrebbe poi mostrato una mail, inviata dal direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti ai direttori del settore industriale, per chiedere la presentazione la sospensione o il trasferimento ai dipendenti sprovvisti del Green pass. Quel che c’è di sicuro è che lo stato di emergenza, in scadenza il 31 luglio, sarà prorogato almeno fino al 31 dicembre.

*** Aggiornamento del 18 giugno 2021 ***

Ormai è noto, per spostarci in Europa o partecipare ad aventi avremo bisogno del famoso green pass, e proprio nelle ultime ore il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto che regola le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19.

Grazie alla certificazione si potrà accedere a eventi pubblici, a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, ma anche spostarsi in entrata e in uscita sia dai territori facenti parte dell’accordo di Schengen, sul territorio UE, che su quelli nazionali classificati in “zona rossa” o “zona arancione” (attualmente non ce ne sono).

Come funziona il green pass? Prima di tutto, è importante chiarire che può ottenerla chi ha ricevuto il vaccino, chi ha avuto un risultato negativo a un test molecolare o antigenico o chi è guarito dal Covid. L’emissione della certificazione viene notificata via mail o SMS, con un messaggio da Ministero della Salute (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o, via telefono, da Min Salute, e da quel momento può essere scaricata accedendo alle piattaforme digitali dedicate.

In particolare, si può accedere attraverso Immuni, dove la certificazione può essere scaricata inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice ricevuto via email o SMS ricevuti con il tampone molecolare (CUN) il tampone antigenico rapido (NRFE) il certificato di guarigione (NUCG); in questo caso, si salva il QR code nel proprio smartphone così da visualizzarlo anche in modalità offline. Altrimenti, si può accedere al sito dedicato (dove peraltro si possono recuperare anche tutte le informazioni necessarie), fornendo i numeri della propria tessera sanitaria o l’identità digitale SPID/CIE, e il codice ricevuto via mail o SMS, o al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Chi utilizza l’app IO, invece, riceverà direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato.

Chi non ha strumenti digitali a disposizione può comunque rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per recuperare la propria Certificazione verde COVID-19.

Per avere altre informazioni è possibile contattare il numero verde della app Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.

*** Articolo originale del 21 aprile 2021 ***

La bozza del nuovo Dpcm, che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri oggi, 21 aprile, presenta le prime riaperture previste a partire dalla prossima settimana, ma la novità più importante è senza dubbio quella della Green pass, o carta verde.

La parola d’ordine, ovviamente, è come sempre prudenza: il virus è tutt’altro che sconfitto e, nonostante l’Rt in calo (a 0,85 secondo le più recenti valutazioni dell’ISS) e il piano vaccinale in atto, serve molta cautela per evitare nuove ricadute. A partire dal 26 aprile torneranno quindi ad aprire i ristoranti anche a cena, ma solo nelle zone gialle e solo se provvisti di posti all’aperto, poi mano a mano riapriranno i negozi nei centri commerciali, stadi, piscine, palestre, cinema e teatri, con il coprifuoco (su cui ancora si discute) tuttora fermo alle 22, e lo stato di emergenza prorogato fino al 31 luglio.

Fra le novità più importanti, come detto c’è però la certificazione verde, rilasciata per attestare l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o l’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare, ovviamente con esito negativo. Vediamo come funziona nel dettaglio.

Come funziona la certificazione verde

L’esistenza della certificazione verde è regolamentata nell’articolo 10 del provvedimento di prossima uscita: avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti, di 48 ore per chi effettuerà il tampone antigenico o molecolare con esito negativo, e servirà per spostarsi nelle zone rosse o arancioni.

La certificazione per vaccinati e guariti

Sarà rilasciata già dopo la somministrazione della prima dose del vaccino, è avrà formato cartaceo o digitale; a compilarlo la struttura presso cui si è ricevuto il vaccino. Nel documento saranno riportati i dati anagrafici dell’interessato, e il numero di dosi vaccinali somministrate rispetto a quelle previste. Il tutto sarà poi inserito nel fascicolo sanitario elettronico della persona.

In caso di persone guarite dal Covid, invece, a rilasciare il certificato sarà la struttura che ha ricoverato il paziente, nella persona dei medici di medicina generale o dei pediatri.

La certificazione smette però di essere valida qualora l’interessato risulti di nuovo positivo al Covid, mentre quelle rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto avranno validità di sei mesi, a partire dalla data indicata sulla certificazione stessa. Chi ha già completato il ciclo di vaccinazione e non ha alcuna certificazione può farne richiesta alla struttura sanitaria di appartenenza, alla Regione o alla Provincia.

La certificazione per chi si sottopone a tampone

Le cose stanno diversamente per chi si sottopone a tampone rapido o molecolare: la certificazione verde avrà infatti valore solo per 48 ore, e anche in questo caso sarà rilasciata dalla stessa struttura che ha effettuato il tampone, quindi strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, farmacie, medici di medicina generale o pediatri.

Fino a quando sarà in vigore il pass e le sanzioni per chi lo falsifica

La certificazione verde rimarrà in vigore fino a quando non sarà attivata la piattaforma europea, dove saranno convogliati i certificati nazionali; in quel momento entrerà in vigore il cosiddetto DGC-Digital Green Certificate, che sarà interoperabile a livello europeo e permetterà la libera circolazione su tutto il territorio UE.

Attenzione alle certificazioni false: il comma 2 dell’articolo 13 prevede infatti l’aumento di un terzo di tutte le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491 bis, per i reati di falso che hanno a oggetto la certificazione verde.

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