Legge sull'aborto in Liechtenstein: il veto del principe Luigi interrompe l'iter

Il principe reggente nel Paese ha il potere di bloccare il processo legislativo; niente di fatto, dunque, per la legalizzazione dell'interruzione di gravidanza entro la dodicesima settimana.

Il principe reggente del Liechtenstein, Luigi, ha posto il veto alla legge che avrebbe legalizzato l’aborto entro la dodicesima settimana di gravidanza, bloccando la riforma approvata dal Parlamento nel settembre 2026. La norma avrebbe avvicinato la legislazione del piccolo Stato alpino a quella italiana e di numerosi altri Paesi europei, introducendo la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza entro il primo trimestre.

La decisione del principe, cattolico praticante, non è stata una sorpresa: già nei mesi precedenti aveva annunciato la propria opposizione a una modifica della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. In un comunicato ufficiale, Luigi ha motivato il veto sostenendo che il testo non garantisse una protezione adeguata alla vita dei nascituri.

Il provvedimento resta quindi bloccato e in Liechtenstein continua a essere in vigore una delle legislazioni più restrittive d’Europa in materia di aborto.

Aborto in Liechtenstein: cosa prevede la legge

Nel principato, situato tra Austria e Svizzera e con una popolazione di poco superiore ai 40.000 abitanti, l’interruzione volontaria di gravidanza è generalmente vietata. La legge contempla soltanto alcune eccezioni, tra cui i casi in cui la prosecuzione della gestazione comporti gravi rischi per la salute della donna, quando la gravidanza sia conseguenza di una violenza sessuale oppure riguardi una ragazza rimasta incinta prima dei 14 anni.

La normativa prevede inoltre possibili pene detentive sia per i medici che praticano aborti fuori dai casi consentiti sia per le donne che vi ricorrono. È vietata anche la pubblicità dell’aborto.

In assenza di una riforma, molte donne che desiderano interrompere una gravidanza si rivolgono a strutture sanitarie in Austria o in Svizzera. Una scelta che può comportare ulteriori difficoltà organizzative, spese di viaggio e costi sanitari, rendendo più complicato l’accesso al servizio.

La legge sull’aborto respinta dal principe: cosa prevedeva la riforma

La proposta mirava a consentire l’interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 12 settimane, superando il divieto generale attualmente in vigore. L’iniziativa era stata sostenuta da una raccolta di quasi 5.000 firme, un risultato significativo in un Paese di dimensioni ridotte, dove ne sarebbero bastate 1.000 per presentare la proposta.

Il Parlamento aveva approvato il testo con una maggioranza molto risicata: 13 voti favorevoli e 12 contrari. Nonostante il via libera parlamentare, il veto del principe reggente ha impedito alla riforma di entrare in vigore.

La vicenda riporta al centro del dibattito il rapporto tra rappresentanza democratica, poteri della monarchia e diritti riproduttivi. Nel Liechtenstein, infatti, il principe dispone di poteri costituzionali che gli consentono di intervenire nel processo legislativo.

Aborto in Europa: le differenze tra Liechtenstein, Italia e altri Paesi

Le norme sull’interruzione volontaria di gravidanza variano sensibilmente in Europa. In Italia, la legge 194 del 1978 consente l’aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa. Dopo questo termine, l’interruzione è ammessa soltanto in specifiche circostanze, legate principalmente a gravi rischi per la salute della donna.

Anche in numerosi altri Paesi europei l’aborto è consentito su richiesta entro un determinato limite gestazionale, che varia a seconda della legislazione nazionale. In altri Stati, invece, l’accesso è subordinato a condizioni più restrittive.

Il Liechtenstein si distingue per il divieto generale e per le limitate eccezioni previste dalla legge. La riforma avrebbe rappresentato un cambiamento significativo, rendendo possibile l’interruzione volontaria di gravidanza entro la dodicesima settimana senza dover rientrare esclusivamente nei casi eccezionali attualmente ammessi.

Il veto di Luigi mantiene invece invariato il quadro normativo e riapre il confronto sul diritto all’aborto, sull’autodeterminazione delle donne e sul ruolo delle istituzioni nel riconoscimento dei diritti riproduttivi.

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