Le nuove disposizione inserite nella Legge di Bilancio 2022 comportano alcune modifiche alla busta paga. In particolare, ci sono tre importanti novità che è bene conoscere.

Variazioni alle aliquote Irpef

Innanzitutto, come affermato dalla consulente del lavoro Sabrina Grazini sul suo profilo LinkedIn, la nuova legge introduce nuove aliquote Irpef. Si è infatti ridotto il numero delle aliquote Irpef da cinque a quattro. A rimanere invariati, invece, sono i livelli dell’aliquota minima e massima.

Con i nuovi scaglioni di reddito, l’aliquota relativa al secondo scaglione subisce una riduzione di due punti (dal 27 al 25%) , mentre quella del terzo scaglione diminuisce di tre punti (dal 38% al 35%). Attenzione però: il limite di quest’ultimo scaglione di reddito scende da 55.000 a 50.000 euro. All’ultimo scaglione (che parte, quindi, da un reddito annuale complessivo di 50.000 euro) è applicata l’aliquota massima, aumentata di cinque punti sui redditi da 50.000 a 55.000 e di due punti su quelli compresi tra 55.000 e 75.000 euro.

Il bonus Irpef di 1200 euro continua a essere applicato sui redditi fino a 15.000 euro. Per i redditi compresi tra questa cifra e 28.000 euro, continua a essere corrisposto il reddito integrativo, a condizione che la somma delle detrazione per i familiari a carico, per i redditi da lavoro, per i mutui immobiliari e agrari e per le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica siano maggiori dell’imposta lorda.

Assegno unico universale

L’assegno unico universale sostituisce il bonus bebè, il premio alla nascita, le detrazioni sui figli a carico e gli assegni al nucleo familiare.

L’assegno unico universale può essere ricevuto dalle famiglie con figli a carico di età non superiore ai 21 anni. Non ci sono limiti di età, invece, in presenza di disabilità.

L’assegno è riconosciuto alle famiglie i cui figli a carico seguono corsi di formazione scolastica o svolgono un tirocinio per cui ricevono un reddito inferiore agli 8.000 euro l’anno. Se disoccupati, i ragazzi dovranno dimostrare di essere in cerca di un lavoro.

Per ciascun figlio minorenne saranno corrisposti tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti l’importo corrisposto è compreso tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

Per i figli successivi al secondo si può ricevere un’integrazione che va da 85 a 15 euro mensili. In caso di figli disabili e minorenni, l’assegno può avere il valore di 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili nei casi di grave disabilità, e 85 euro mensili in presenza di disabilità non grave.

Esonero contributivo

È anche possibile beneficiare di un esonero contributivo per quanto riguarda i contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. Il provvedimento si applica ai rapporti di lavoro dipendente (non è incluso il lavoro domestico), a condizione che la retribuzione imponibile calcolata su tredici mensilità non superi i 2.692 euro al mese.

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