Era il 14 giugno del 2016, il volo Ryanair diretto a Trapani dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio aveva accumulato un ritardo di 3 ore. Una volta giunto a destinazione, uno dei passeggeri aveva provveduto a chiedere il rimborso del biglietto per il ritardo ma la compagnia low cost lo aveva negato, sostenendo che il ritardo era dipeso da circostanze eccezionali come il maltempo. Il viaggiatore ha cercato di far valere i suoi diritti e si è rivolto a un legale, che ha avviato una causa per ottenere il rimborso.

Dopo qualche anno, il giudice di pace di Alcamo (Trapani) ha condannato Ryanair a un rimborso nei confronti del passeggero di 250 euro. Il giudice nella sentenza ritiene legittima la richiesta del passeggero in quanto, per il magistrato, le condizioni del meteo non sono né “eccezionali” né impossibili da prevedere. Ora la Ryanair si riserva di valutare l’ appello.

L’avvocato, Antonio Spanò, che ha difeso il passeggero intervistato da La Stampa spiega il concetto di circostanza eccezionale: “Il vulcano islandese che qualche anno fa ha riempito di cenere i cieli di mezza Europa è circostanza eccezionale. Anche una bufera lo sarebbe. Ma un po’ di pioggia no, e neanche quel po’ di nebbia con cui a volte i vettori provano a giustificarsi.”

Un provvedimento che crea un precedente e che potrebbe spingere anche altri passeggeri a fare ricorso. I rimborsi e gli indennizzi per i turisti sono regolati dal regolamento europeo 261/2004 che obbliga le compagnie aeree a indennizzare i passeggeri europei se vittime di voli cancellati o di ritardi oltre certe soglie, proporzionate alle distanze. Se si verificano le condizioni riportate nel regolamento,  per le compagnia è obbligatorio l’indennizzo e spesso, per non pagare, ci si appella alle “circostanze eccezionali” anche per una semplice pioggia.

In caso di ritardi o cancellazione dei voli si possono trovare tutte le informazioni utili nella Carta dei Diritti del Passeggero, la pratica guida redatta dall’Enac.

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