A metterlo nero su bianco è la Cassazione secondo cui, nel caso di uno stupro, se la vittima è ubriaca – perché ha assunto volontariamente alcol – alla pena non può essere aggiunta l’aggravante nel caso di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. In altre parole, l’accusa (gravissima) di stupro rimane ma la posizione dell’imputato si alleggerisce considerando che viene meno l’aggravante.

La Cassazione – come scrive l’agenzia di stampa Ansa.it – ha rinviato a nuovo processo, per rivedere la pena al ribasso, un caso di stupro di gruppo commesso da due 50enni ai danni di una ragazza che, però, avrebbe assunto alcol. I tre, infatti, erano andati a cena insieme e la donna aveva bevuto talmente tanto da “non riuscire ad autodeterminarsi”. Al pronto soccorso la vittima aveva descritto in modo confuso quanto accaduto quella sera.

I due inizialmente erano stati assolti dal Gip di Brescia (siamo nel 2011) visto che il racconto della donna non sarebbe stato attendibile. Poi la Corte d’Appello di Torino ha ribaltato il giudizio di primo grado e a gennaio 2017 ha valutato diversamente il referto del pronto soccorso che evidenziava leggeri segni di resistenza. Così i due uomini, accusati di stupro, sono stati condannati a tre anni.

La difesa dei condannati in secondo grado, però, ha sempre sostenuto che non vi fosse stata condotta violenta da parte degli imputati né riduzione a uno stato di inferiorità dato che la ragazza aveva bevuto volontariamente. La Cassazione, nello specifico, ha sottolineato che c’è “violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica” anche se la vittima ha assunto alcol volontariamente. Tuttavia – ed è questa la novità che sta facendo discutere – “l’assunzione volontaria di alcol esclude la sussistenza dell’aggravante” e dunque l’aumento di pena dal momento che “deve essere il soggetto attivo del reato” a usare l’alcol per la violenza “somministrandola alla vittima”. Dunque, “l’uso volontario incide sì sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza aggravante”.

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