Figli di un reato universale

Possiamo immaginare cosa voglia dire sapersi figli di un reato universale? A quali conseguenze può portare trovarsi a fare i conti con lo stigma sociale nei confronti di genitori amati e amorevoli, ma considerati criminali? La proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia è stata approvata definitivamente: la Gestazione per altri (GPA) ora in Italia è "reato universale"; ma cosa significa questo in concreto? Proviamo a spiegarlo, qui.

La gestazione per altri è “reato universale”, ma solo in Italia.
Perché il diritto internazionale non funziona così, né l’Italia può fare le regole per l’Europa, figuriamoci per l’Universo intero.

Posta questa contraddizione, da mercoledì 18 ottobre la gestazione per altri (GPA) è per la legge italiana un “reato universale”. Si conclude così, l’iter giuridico del progetto di legge di Carolina Varchi (Fdi) sul “reato universale di maternità surrogata”, approvato alla Camera a luglio 2023 con 166 voti favorevoli, 109 contrari e 4 astenuti.

Il tema è articolato, e divisivo.
Per tentare di andare oltre l’ideologia e la semplificazione, che da essa deriva, tra essere contro la surrogazione di maternità o a favore, di seguito abbiamo provato a rispondere ad alcune domande per restituire il dibattito politico sulla gestazione per altri alla complessità e, soprattutto, alla concretezza necessarie.

Perché al di là delle ideologie, ci sono le persone e ora è importante comprendere:

  1. Cosa significa questo in concreto per le famiglie italiane che intendono fare ricorso alla GPA?
  2. Cosa significa, per quelle che già hanno avuto figli tramite surrogazione di maternità?
  3. Cosa accadrà, soprattutto, ai bambini, che il governo italiano pretende figli di un reato universale?

Cominciamo.

1. Cos’è un reato universale?

Nella teoria dovrebbe essere un reato perseguibile in Italia anche se praticato all’estero da cittadini o cittadine italiani. Sotto il profilo giuridico italiano, il “reato universale” non esiste.

L’ordinamento nazionale consente l’introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo in qualità di eccezioni al principio di territorialità espresso nell’articolo 6, comma 1 del codice penale: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.”

Tra le eccezioni sono compresi una serie ristrettissima di crimini universali identificati dal diritto internazionale – tra cui genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e crimine di aggressione – e che sono di competenza della Corte penale internazionale (Cpi), il tribunale per i crimini internazionali che ha sede nell’Aja, nei Paesi Bassi.

2. Ma la GPA in Italia non è già illegale?

Sì, e secondo l’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, è punibile con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 euro a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».

3. Cosa cambia/ aggiunge il ddl 824?

L’approvazione del ddl n. 824,

recante modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano,

estende cioè la punibilità del reato di chi pratica la gestazione per altri, già codificato in Italia come crimine (articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004), anche se il fatto è commesso all’estero. Da qui, il senso di “reato universale”.

Il ddl n. 824 mira a colpire le famiglie che la praticano o l’hanno praticata all’estero, in Paesi dove la gestazione per altri non è illegale.

L’obiettivo dichiarato in sede di seduta dalla relatrice, senatrice Susanna Donatella Campione, è

contrastare il “turismo procreativo”, attraverso il quale si vuole aggirare il divieto di maternità.

4. Ma se là è legale? L’Italia può punirle?

In linea di principio no. E qui sta il nodo principale della questione. In base al principio di territorialità (articolo 6, comma 1, del codice penale), il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti del confine dello Stato. Tale principio può essere derogato solo in alcuni casi gravissimi: lesioni di fondamentali interessi dello Stato, genocidio, terrorismo, crimini punibili con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a 3 anni.

Per intenderci, tale deroga non è prevista neppure nei casi di reato di tortura, lotta alle mafie, o per chi si macchia del delitto di riduzione in schiavitù e anche di prostituzione minorile all’estero. Anzi, gli emendamenti proposti dall’opposizione per rendere tali crimini “reati universali”, quindi punibili in deroga al principio di territorialità, anche se commessi all’estero, sono stati giudicati inammissibili.

Scegliere di comprendere tra tali reati la surrogazione di maternità è quindi giuridicamente infondato, a rischio incostituzionalità, e anche una forzatura che lascia interdetti alla luce del rifiuto degli emendamenti di cui sopra.

5. Quindi, le famiglie che hanno fatto ricorso alla GPA possono stare tranquille, non accadrà loro nulla?

No.

a) L’aver reso legge il reato di surrogazione di maternità, anche quando compiuta all’estero, obbliga l’ufficiale di stato civile in quanto pubblico ufficiale a vigilare e denunciare richieste di registrazione all’anagrafe di neonati nati da GPA.

Durante la seduta del 16 ottobre, il Governo ha espressamente accolto l’ordine del giorno G1.103 del sen. Gasparri (FI-BP) che

impegna il Governo a garantire che le autorità italiane, nel legalizzare o ricevere atti di nascita di figli nati all’estero da cittadini italiani, verifichino se la nascita sia avvenuta tramite surrogazione di maternità.

b) Una volta confermata anche al Senato, promulgata, pubblicata ed entrata in vigore, la legge costringe l’apparato giuridico a farsene carico. Il che significa che, in caso di denuncia o segnalazione da parte di cittadini o, per esempio, di pubblici ufficiali all’atto della registrazione del bambino, sarà obbligatorio aprire un fascicolo e avviare le indagini.

Spetterà poi al giudice sollevare la questione di incostituzionalità e rimandare alla decisione della Corte, con tutti gli eventuali successivi ricorsi e appelli fino alla ragionevole, ma non certa, affermazione del principio del superiore interesse del minore.
Il tutto andando a pesare sulla macchina elefantiaca della giustizia italiana, e con i tempi della stessa.

Come segnala su Il Post:

Sul piano teorico risulterebbero tra l’altro più esposte le coppie omosessuali maschili: nel loro caso, agli occhi dell’ufficiale di Stato civile, il ricorso a GPA è immediatamente evidente. Una coppia eterosessuale potrebbe teoricamente dire che il figlio è biologicamente loro ed è semplicemente nato all’estero, visto che sul certificato di nascita saranno riportati solo i nomi dei genitori intenzionali, esponendosi però a un ulteriore rischio, quello di dire il falso in un atto pubblico

6. Che senso ha tutto questo?

A livello giuridico poco, a livello politico ne ha molto.

  1. Sia da un punto di vista di deterrenza.
    L’iter giuridico che spetta ai genitori tramite gestazioni per altri rischia di essere lungo, doloroso, emotivamente ed economicamente insostenibile.
  2. Sia nell’ottica di perseguire le cosiddette famiglie arcobaleno.
    Intenzione più volte manifestata da questo governo che, anche grazie al vuoto legislativo, ha consentito per esempio che la procura di Padova impugnasse gli atti di nascita di 33 bambini e bambine, figli di coppie di donne, mettendo in discussione la legittimità della madre intenzionale, quella non biologica. E prima ancora con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 38162 pubblicata il 30 dicembre 2022 che, ribaltando quella precedente della Corte d’Assise di Venezia, ha deciso di escludere il padre di intenzione dall’atto di nascita registrato in Canada e trascritto in Italia di un bambino, figlio di una coppia gay di cittadini italiani sposati all’estero, perché nato da gestazioni per altri. La Cassazione ha così sancito cioè che non può essere registrato all’anagrafe il genitore non biologico di un bambino nato da surrogazione di maternità. Si noti, del resto che a quella sentenza, seguì la circolare n. 3/2023 del Ministero dell’Interno facente capo a Piantedosi, con preghiera di ragguagliare i “Sigg.ri Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici“.

7. In tutto questo, chi pensa ai bambini?

Senza entrare qui nel merito di cosa significhi, a livello psicologico ed emotivo, sapersi figli e figlie di un “reato universale” (ma è necessario faro!), i bambini nati da gestazione per altri rischiano di vivere e subire le conseguenze dell’emorragia emotiva ed economica di iter giudiziari che, oltreché infiniti, si preannunciano particolarmente dolorosi, perché chiamati a fare a pezzi e delegittimare il contesto affettivo e relazionale delle loro famiglie.

8. Due falsi miti sulla GPA

  • A ricorrere alla GPA sono le coppie gay. FALSO

Contrariamente a quanto si pensa, a ricorrere alla gestazione per altri sono soprattutto coppie eterosessuali, e in misura minore coppie omosessuali.

  • La GPA è sempre l’affitto a pagamento di un utero, quindi uno sfruttamento economico del corpo di una donna in necessità. FALSO

Esiste la GPA a pagamento, che prevede il ricorso ad agenzie che contrattualizzano le gestanti, ma esiste anche la GPA altruistica. In questo caso la donna riceve in genere il rimborso delle spese e di assistenza.

9. Ho dei dubbi etici sulla gestazione per altri. Esiste un’alternativa tra liberalizzazione e criminalizzazione?

È la domanda che si fanno molte persone, che pur ammettendo che i bambini non hanno colpa e devono essere tutelati, s’interrogano altresì sulla gestazione per altri che può essere – e in alcuni casi è – una pratica che si basa sullo sfruttamento e su una forma di schiavismo riproduttivo, dettata spesso dal bisogno economico di chi ‘presta’ il proprio utero alla genitorialità altrui.

Il presupposto da cui partire è che il vuoto normativo o, in alternativa, il proibizionismo o la criminalizzazione non hanno mai impedito il verificarsi di nessuna situazione criminosa e/o considerata tale (pensiamo alle droghe leggere, all’alcol in passato). L’antropologia, del resto, ci insegna che la surrogazione di utero è sempre esistita nella storia del uomo, gestita tramite leggi (come quella talmudica di cui abbiamo esempi anche nell’Antico Testamento, con riferimento ad alcune paternità senza scandalo di grandi patriarchi biblici), o in società in cui la parentalità e quindi la genitorialità stessa sono sociale e non biologiche (Strauss).

In ogni caso, bambini e bambine nati da surrogazione di maternità sono una realtà: l’evidenza che il mondo reale è sempre più avanti della sua codificazione politica e legale. La famiglia cosiddetta non tradizionale è, in generale, un dato di fatto che non può essere negato né criminalizzato, ma che va invece normato e regolamentato, quindi riconosciuta nei suoi diritti e doveri, secondo il principio dell’interesse supremo del minore e della libertà di scelta e autodeterminazione degli individui.

Comunque sì, esistono proposte concrete, finora respinte e ignorate.

L’accesso libero, equo e gratuito ai percorsi di fecondazione assistita, di genitorialità sociale o di gestazione solidale per altri, in Italia sono al centro del dibattito pubblico iniziato dall’Associazione Luca Coscioni nel 2015 e sfociato in una proposta di legge al Parlamento italiano.

Invece, nella seduta del luglio 2023, l’emendamento proposto da Riccardo Magi (+Europa) alla Camera, che proponeva di regolamentare la gestazione per altri su base solidale è stato bocciato non solo dalla maggioranza, ma indirettamente dallo stesso Partito Democratico, che non ha partecipato alla votazione, e dall’astensione del Movimento Cinque Stelle. La proposta ha avuto il favore della sola Alleanza Verdi e Sinistra: a dire che la Gestazione per altri resta un tema tabù anche per il Centro sinistra.

Eppure, normare la GPA solidale sarebbe un modo civile per rispondere sia all’esigenza di impedire un’industrializzazione del figlio – il capitalismo riproduttivo, nel quale si rischia di cadere inevitabilmente se non si tutelano famiglie il cui unico accesso alla genitorialità diventa la possibilità o meno (cioè il privilegio) di andare all’estero e seguire costosi percorsi di fecondazione o GPA -, sia i diritti di questi figli criminalizzati ed esposti da questa legge a fragilità e privati dei propri diritti.

Uno Stato che vuole proteggere i suoi figli e le sue figlie non li rende frutti di un reato universale, né orfani di padri e madri presenti e amorevoli.

“Prisma. Spunti per riflettere il presente” è una rubrica nativa social a cura di Ilaria Maria Dondi, che si pone l’obiettivo di uscire dalle polarizzazioni e guardare il mondo da punti di vista diversi per riappropriarci della complessità e delle sfumature. Questo è il contenuto social originale:

La discussione continua nel gruppo privato!
Seguici anche su Google News!
  • Prisma