Figli di un reato universale

Possiamo immaginare cosa voglia dire sapersi figli di un reato universale? A quali conseguenze può portare trovarsi a fare i conti con lo stigma sociale nei confronti di genitori amati e amorevoli, ma considerati criminali? Dire che "Montecitorio ha detto sì alla maternità surrogata come reato universale" è un conto, ma cosa significa questo in concreto? Proviamo a spiegarlo, qui.

La gestazione per altri è “reato universale”, ma solo in Italia.
Perché il diritto internazionale non funziona così, né l’Italia può fare le regole per l’Europa, figuriamoci per l’Universo intero.

Posta questa contraddizione, cosa significa allora il fatto che la Camera abbia approvato – mercoledì 26 luglio 2023, con 166 voti favorevoli, 109 contrari e 4 astenuti – il progetto di legge di Carolina Varchi (Fdi) sul “reato universale di maternità surrogata”?

Il tema è articolato, e divisivo.
Per tentare di andare oltre l’ideologia e la semplificazione, che da essa deriva, tra essere contro la surrogazione di maternità o a favore, di seguito abbiamo provato a rispondere ad alcune domande per restituire il dibattito politico sulla gestazione per altri alla complessità e, soprattutto, alla concretezza necessarie.

Perché va bene dire che “Montecitorio ha detto sì alla maternità surrogata come reato universale”. Ma:

  • Cosa significa questo in concreto per le famiglie italiane che intendono fare ricorso alla GPA?
  • Cosa significa, per quelle che già hanno avuto figli tramite surrogazione di maternità?
  • Cosa accadrà, soprattutto, ai bambini, che il governo italiano pretende figli di un reato universale?

Cominciamo.

1. Cos’è un reato universale?

Sotto il profilo giuridico italiano, il “reato universale” non esiste.
L’ordinamento nazionale consente l’introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo in qualità di eccezioni al principio di territorialità espresso nell’articolo 6, comma 1 del codice penale: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.”

Tra le eccezioni sono compresi una serie ristrettissima di crimini universali identificati dal diritto internazionale – tra cui genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e crimine di aggressione – e che sono di competenza della Corte penale internazionale (Cpi), il tribunale per i crimini internazionali che ha sede nell’Aja, nei Paesi Bassi.

La definizione «Maternità surrogata reato universale» – che non compare nella proposta di legge – fa pertanto riferimento al fatto che la proposta di legge approvata alla Camera, estende la punibilità del reato di chi pratica la gestazione per altri, già codificato in Italia come crimine (articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004), anche se il fatto è commesso all’estero. Da qui, il senso di “reato universale”.

2. Cosa dice la proposta di legge del centrodestra, a prima firma Carolina Varchi

Sono poche righe, che replicano il progetto di legge che era già stato presentato a suo tempo da Giorgia Meloni, e che dicono:

Al comma 6 dell’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.

3. Ma la GPA in Italia non è già illegale?

Sì, e secondo l’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, è punibile con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 euro a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».

4. E allora perché approvare un provvedimento per rendere la GPA reato universale, quando tale pratica è già reato nel nostro Paese?

Il progetto di legge Varchi mira a colpire le famiglie che la praticano o l’hanno praticata all’estero, in Paesi dove la gestazione per altri non è illegale.

5. Ma se là è legale? L’Italia può punirle?

In linea di principio no. E qui sta il nodo principale della questione. In base al principio di territorialità (articolo 6, comma 1, del
codice penale), il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti del confine dello Stato. Tale principio può essere derogato solo in alcuni casi gravissimi: lesioni di fondamentali interessi dello Stato, genocidio, terrorismo, crimini punibili con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a 3 anni.

Per intenderci, tale deroga non è prevista neppure nei casi di reato di tortura, lotta alle mafie, o per chi si macchia del delitto di riduzione in schiavitù e anche di prostituzione minorile all’estero. Anzi, gli emendamenti proposti dall’opposizione per rendere tali crimini “reati universali”, quindi punibili in deroga al principio di territorialità, anche se commessi all’estero, sono stati giudicati inammissibili.

Scegliere di comprendere tra tali reati la surrogazione di maternità è quindi giuridicamente infondato, a rischio incostituzionalità, e anche una forzatura che lascia interdetti alla luce del rifiuto degli emendamenti di cui sopra.

6. Quindi, le famiglie che hanno fatto ricorso alla GPA possono stare tranquille, non accadrà loro nulla?

No. Per quanto la legge possa essere irragionevole e a rischio di incostituzionalità, una volta confermata anche al Senato, promulgata, pubblicata ed entrata in vigore, costringerà l’apparato giuridico a farsene carico. Il che significa che, in caso di denuncia o segnalazione da parte di cittadini o, per esempio, di pubblici ufficiali all’atto della registrazione del bambino, sarà obbligatorio aprire un fascicolo e avviare le indagini.

Spetterà poi al giudice sollevare la questione di incostituzionalità e rimandare alla decisione della Corte, con tutti gli eventuali successivi ricorsi e appelli fino alla ragionevole, ma non certa, affermazione del principio del superiore interesse del minore.
Il tutto andando a pesare sulla macchina elefantiaca della giustizia italiana, e con i tempi della stessa.

7. Che senso ha tutto questo?

A livello giuridico nessuno, a livello politico ne ha molto.

  1. Sia da un punto di vista di deterrenza: l’iter giuridico che spetterebbe ai genitori tramite gestazioni per altri rischia di essere lungo, doloroso, emotivamente ed economicamente insostenibile.
  2. Sia nell’ottica di perseguire le cosiddette famiglie arcobaleno. Intenzione più volte manifestata nei mesi scorsi e che, grazie al vuoto legislativo, ha consentito per esempio che la procura di Padova impugnasse gli atti di nascita di 33 bambini e bambine, figli di coppie di donne, mettendo in discussione la legittimità di uno dei loro genitori, quello non biologico.E prima ancora con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 38162 pubblicata il 30 dicembre 2022 che, ribaltando quella precedente della Corte d’Assise di Venezia, ha deciso di escludere il padre di intenzione dall’atto di nascita registrato in Canada e trascritto in Italia di un bambino, figlio di una coppia gay di cittadini italiani sposati all’estero, perché nato da gestazioni per altri. La Cassazione ha così sancito cioè che non può essere registrato all’anagrafe il genitore non biologico di un bambino nato da surrogazione di maternità. Si noti, del resto che a quella sentenza, seguì la circolare n. 3/2023 del Ministero dell’Interno facente capo a Piantedosi, con preghiera di ragguagliare i “Sigg.ri Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici“.

8. In tutto questo, chi pensa ai bambini?

Senza entrare qui nel merito di cosa significhi, a livello psicologico ed emotivo, sapersi figli e figlie di un “reato universale” (ma è necessario faro!), i bambini nati da gestazione per altri rischiano di vivere e subire le conseguenze dell’emorragia emotiva ed economica di iter giudiziari che, oltreché infiniti, si preannunciano particolarmente dolorosi, perché chiamati a fare a pezzi e delegittimare il contesto affettivo e relazionale delle loro famiglie.

A questo proposito, dall’intervento di Benedetto della Vedova (Misto +Europa) durante la seduta pre-votazione:

Che quelle coppie vengano salvate da una condanna penale solo perché, per fortuna, nemmeno questa legge può essere retroattiva e che su di loro e sui loro figli venga a pesare, per la vostra cattiveria, lo stigma della criminalità è una cosa inaccettabile.

Dall’intervento di Laura Boldrini (PD-IDP):

Fermatevi almeno sui bambini, fermatevi perché l’impatto che questo avrà sulla vita di questi bambini sarà devastante. Potete immaginarvi cosa vuol dire sapersi figli di un reato universale? Ma avete pensato a queste conseguenze? Perché volete accanirvi sulle vite dei bambini e delle bambine? Questo, Presidente, è l’interrogativo a cui non so dare una risposta.

9. Ho dei dubbi etici sulla gestazione per altri. Esiste un’alternativa tra liberalizzazione e criminalizzazione?

È la domanda che si fanno molte persone, che pur ammettendo che i bambini non hanno colpa e devono essere tutelati, s’interrogano altresì sulla gestazione per altri che può essere – e spesso è – una pratica che si basa sullo sfruttamento e su una forma di schiavismo riproduttivo, dettata spesso dal bisogno economico di chi ‘presta’ il proprio utero alla genitorialità altrui.

Il presupposto da cui partire è che il vuoto normativo o, in alternativa, il proibizionismo o la criminalizzazione non hanno mai impedito il verificarsi di nessuna situazione criminosa e/o considerata tale (pensiamo alla prostituzione, o al narcotraffico).

Del resto, le famiglie cosiddette arcobaleno esistono, i bambini e la bambine nati da surrogazione di maternità anche: sono una realtà, l’evidenza che il mondo reale è sempre più avanti della sua codificazione politica e legale. La famiglia cosiddetta non tradizionale è, in generale, un’evidenza che non può essere negata né criminalizzata, ma che va invece normata e regolamentata, quindi riconosciuta nei suoi diritti e doveri, secondo il principio dell’interesse supremo del minore e della libertà di scelta e autodeterminazione degli individui.

Quanto alla gestazione per altri come pratica, nel corso della seduta di mercoledì 26 luglio è stato respinto, tra gli altri, l’emendamento proposto da Riccardo Magi (+Europa) alla Camera, che proponeva di regolamentare la gestazione per altri su base solidale. Bocciata non solo dalla maggioranza, ma indirettamente dallo stesso Partito Democratico, che non ha partecipato alla votazione, e dall’astensione del Movimento Cinque Stelle, la proposta ha avuto il favore della sola Alleanza Verdi e Sinistra: a dire che la Gestazione per altri resta un tema tabù anche per il Centro sinistra.

Va detto anche che lo stesso emendamento, basato sulla proposta di legge dell’Associazione Luca Coscioni, è stato depositato anche al Senato da Ivan Scalfarotto (Italia Viva).

Quanto alla seduta del 26 luglio, l’unico emendamento approvato alla Camera è stato quello presentato da Augusta Montaruli (FdI), in cui si precisa la possibilità di adozione dei figli nati con fecondazione eterologa o maternità surrogata all’estero.

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