L’eutanasia resta, per il momento, ancora un miraggio in Italia: nella giornata del 15 febbraio la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato inammissibile il referendum  denominato ufficialmente “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”, quello che, appunto, dovrebbe portare gli italiani a decidere se rendere legale o meno la “dolce morte” nel nostro Paese.

Si era sperato in un passo in avanti dopo le assoluzioni di Marco Cappato nei casi di dj Fabo, che nel 2017 fu accompagnato proprio dall’esponente dell’Associazione Coscioni in Svizzera per ricevere l’eutanasia, e di Davide Trentini, anche lui andato in Svizzera, nello stesso anno, per morire, accompagnato stavolta da Mina Welby, presidente dell’Associazione e vedova di Piergiorgio, che così a lungo lottò per il diritto di scegliere di andarsene.

Aveva fatto ben sperare anche il via libera del Tribunale di Ancona che, a novembre del 2021, ha concesso il diritto di ricorrere al suicidio assistito a “Mario”, dopo una battaglia legale senza sosta; ma la Corte Costituzionale ha spazzato via ogni possibilità, con il giudizio di inammissibilità di ieri, che sarà tramutato e depositato in sentenza nei prossimi giorni, con queste motivazioni:

[…] l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.

Ricordiamo che proprio la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242/19, ha stabilito quattro criteri indispensabili affinché possa essere concesso il cosiddetto “aiuto al suicidio assistito”, ovvero:

  • che il paziente sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.
  • che sia affetto da una patologia irreversibile.
  • che tale patologia sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma
  • che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Tuttavia, è necessario anche fare un distinguo fra eutanasia e suicidio assistito, perché proprio su questo, al momento, si concentra la decisione della stessa Corte: come si legge sul sito dell’Associazione Coscioni, per eutanasia si intende

gli interventi medici che prevedono la somministrazione diretta di un farmaco letale al paziente che ne fa richiesta e soddisfa determinati requisiti. Al momento l’eutanasia è illegale in Italia […] costituisce reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del Codice Penale.

Il suicidio assistito, invece è “l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico”, che deve soddisfare le quattro condizioni sopra indicate e che, insieme alla “sospensione delle cure – intesa come eutanasia passiva – costituisce un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costituzione e alla legge 219/2017″. Una differenza sottilissima, quasi impercettibile, che spinge a chiedersi il perché dell’ostinata reticenza della Corte Costituzionale rispetto all’eutanasia, che certamente non può essere equiparata a un “omicidio”, tanto più che la stessa definizione di “omicidio del consenziente” appare come un evidente ossimoro.

Anche Beppino Englaro, padre di Eluana, ha voluto dire la sua sulla bocciatura della Corte Costituzionale, sottolineando una differenza fra i due casi: “I cambiamenti culturali hanno i loro tempi, per quanto riguarda la vicenda di Eluana sono stati impiegati 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni per arrivare al giudice di legittimità cioè la Cassazione, perché si esprimesse, il 16 ottobre 2007, quando l’incidente era cominciato il 18 gennaio 1992. Però attenzione: non bisogna confondere la vicenda di Eluana né con l’eutanasia né con il suicidio assistito, sono due cose distinte. Noi sapevamo già 30 anni fa che Eluana aveva il diritto di dire ‘no grazie’ all’offerta terapeutica, e che la morte accada. Qui è un discorso diverso perché qui si parla di un nuovo diritto, il suicidio assistito e eutanasia, mentre Eluana aveva già un suo diritto”.

Rispetto al giudizio di inammissibiltà, Englaro dice: “C’era da aspettarsi questo nel nostro contesto, purtroppo, questa è la situazione culturale nel nostro Paese. Ma questo problema va affrontato perché sono i cittadini che vogliono una risposta. Se il Parlamento non la dà, bisogna allora aspettare che maturino i tempi”.

Di fronte al rifiuto, l’Associazione Coscioni ha ovviamente fatto sapere che non ha alcuna intenzione di mollare, e ha parlato del prossimo appuntamento al Congresso del Movimento paneuropeo Eumans, dove si discuterà proprio di libertà di scelte sul fine vita.

[…] L’Associazione Luca Coscioni non lascerà nulla di intentato – si legge nel post – dalle disobbedienze civili ai ricorsi giudiziari, ‘dal corpo delle persone al cuore della politica’. Ci rivolgeremo anche alle forze politiche e parlamentari, in questi anni particolarmente assenti o impotenti, e prenderemo in considerazione la possibilità di candidarci direttamente a governare per realizzare le soluzioni che si affermano ormai in gran parte del mondo democratico.

[…] Siamo grati a chi ha dato forza finora alla campagna ‘Eutanasia legale’, inclusi quel milione e 240.000 cittadini che hanno sottoscritto i referendum e i tanti che ci hanno sostenuto. A loro, e a tutti i cittadini diciamo che la lotta per essere ‘liberi fino alla fine’, iniziata con Piergiorgio Welby 15 anni fa, prosegue.

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