Covid-19: green pass, mascherine all’aperto, DAD: le 7 nuove regole dal 7 febbraio
Covid-19, entra in vigore il nuovo decreto: cosa cambia per scuola, DAD, quarantena e Green Pass.
Covid-19, entra in vigore il nuovo decreto: cosa cambia per scuola, DAD, quarantena e Green Pass.
Cambiano ancora le regole su scuola, quarantena e Green Pass; il nuovo decreto, approvato il 4 febbraio scorso, entra in vigore a partire da oggi, lunedì 7 febbraio, e riguarda, come detto, principalmente la gestione delle positività nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si va verso la predilizione dell’attività in presenza, che proseguirà anche se in classe ci saranno fino a quattro casi di positività – mentre dal quinto si avrà una sospensione di cinque giorni della didattica in presenza – con l’utilizzo di mascherine FFP2 per insegnanti e alunni sopra i 6 anni di età, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato di positività al Covid.
E mentre il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato, negli scorsi giorni, che con molta probabilità il virus passerà da pandemia a endemia, implicando una convivenza con quest’ultimo, cominciano a delinearsi anche dei possibili scenari per il prossimo futuro: a partire dalle date più vicino, ovvero dal 10 febbraio, quando verrà meno l’obbligo di mascherine all’aperto e potranno ripartire discoteche, concerti e feste all’aperto.
Dal 15, invece, scatta l’obbligo del Super Green Pass per lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto i 50 anni, pena la sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro o la mancata ricezione dello stipendio (pur conservando il posto di lavoro).
Il 31 marzo dovrebbe poi terminare, dopo due anni, lo Stato di Emergenza, salvo ulteriori modifiche da valutare nelle prossime settimane; dal 15 giugno, poi, dovrebbe scadere l’obbligo del vaccino per gli over 50. Al momento, però, queste sono solo alcune delle ipotesi in ballo, mentre le cose certe sono quelle contenute nel nuovo decreto.
Green Pass illimitato per chi ha fatto la terza dose di vaccino, o per chi dopo due dosi ha avuto il Covid ed è guarito.
L’autosorveglianza in caso di contatto con un positivo prende il posto della quarantena anche per chi ha effettuato due dosi di vaccino e poi è risultato infetto ed è guarito, oltre che per chi ha fatto la terza dose o a chi ha avuto un contatto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione.
L’autosorveglianza comprende l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Chi ha il Green Pass rafforzato può spostarsi, fruire di servizi e svolgere attività anche in zona rossa. Le limitazioni restano dunque applicate solo per chi non è vaccinato.
Le modifiche più importanti del decreto riguardano però la scuola: nelle scuole dell’infanzia nessun bimbo a casa fino a 5 casi di positività, e in caso di obbligo a restare a casa, esso sarà valido per 5 giorni.
Obbligo di usare le FFPS da parte dei docenti fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo e obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, o anche un tampone fai da te, alla prima comparsa dei sintomi, se si è ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Nelle scuole primarie l’attività rimane in presenza fino a 4 casi di positività, con l’obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid 19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Se ci sono cinque casi positivi chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 120 giorni, o ha effettuato la dose di richiamo prosegue con l’attività didattica in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2. Per gli altri parte la DAD per cinque giorni. Per il rientro a scuola vale anche il tampone fai da te con esito negativo.
Nelle scuole medie e superiori l’attività prosegue in presenza con un caso di positività tra gli alunni, con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per tutti.
In caso di due o più casi di positività tra gli alunni chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 120, o ha effettuato il booster prosegue l’attività didattica in presenza con mascherina FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in DAD per 5 giorni.
Per il rientro a scuola si prevede anche il ricorso al tampone fai da te.
Accesso consentito agli stranieri anche provenienti da luoghi che hanno regole vaccinali diverse; benché l’accesso alle strutture ricettive e agli alberghi al momento sia consentito solo con Super Green Pass, questo è sostituibile con un test rapido o molecolare negativo se la vaccinazione è avvenuta con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, ma anche per chi arriva da uno Stato estero ed èin possesso di un certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione. La stessa regola vale anche se il vaccino è autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, ma siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione. Non è invece obbligatorio il tampone se la guarigione è avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
Giornalista, rockettara, animalista, book addicted, vivo il "qui e ora" come il Wing Chun mi insegna, scrivo da quando ho memoria, amo Barcellona e la Union Jack.
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